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Sez. 1, Sentenza n. 49256 del 21/10/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230301 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - competenza | Pluralità di provvedimenti - Giudici diversi - Radicamento della competenza - Criteri.
Stato
decisa il 2004-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230301-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - competenza

In tema di esecuzione, la competenza a decidere sull'incidente nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile e il momento in cui tale competenza si radica è quello della presentazione della domanda, che, in virtù della "perpetuatio jurisdictionis", non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)