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Sez. 1, Sentenza n. 5070 del 08/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206063 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Principio della "perpetuatio jurisdictionis" - Operatività e conseguenze.
Stato
decisa il 1996-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206063-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO

In virtù' del principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, rimane insensibile agli eventuali mutamenti di detta situazione (quali, nella specie, l'intervenuto trasferimento dell'interessato in luogo rientrante nella giurisdizione di altro ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)