Sez. 2 - , Sentenza n. 11958 del 12/05/2017 (Rv. 644024 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Agricoltura - Aiuti comunitari a carico del FEOGA - Illecito amministrativo di cui all'art. 2 della l. n. 898 del 1986 - Prescrizione della pretesa sanzionatoria - Decorrenza.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986 (nella specie, per indebito conseguimento di aiuti comunitari "FEOGA", per l'esportazione fittizia di prodotti agricoli, ottenuto mediante contraffazione della documentazione comprovante la relativa immissione in consumo) si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)