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Sez. 1 - , Sentenza n. 24040 del 26/09/2019 (Rv. 655306 - 04)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale - Fondamento e distinzioni.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655306-04

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE

Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 18/12/1995 num. 2988 art. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)