Sez. L, Sentenza n. 4678 del 19/08/1982 (Rv. 422621 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONOSCENZA PROVVISORIA DEI REDDITI IMPONIBILI - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - CONTENUTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - DECORRENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONOSCENZA PROVVISORIA DEI REDDITI IMPONIBILI - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - CONTENUTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - DECORRENZA.*
Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980 n. 576, che pone a carico degli avvocati e procuratori l'Obbligo di comunicare alla loro cassa di previdenza l'ammontare del reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, sussisteva l'Onere della cassa stessa di attivarsi attraverso un apposito meccanismo (trasmissione nel luglio di ogni anno di elenchi dei professionisti obbligati alla contribuzione agli uffici distrettuali delle imposte, annotazione personale, da parte di questi uffici, del reddito accertato in via provvisoria o definitiva ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso e restituzione entro il mese di settembre di tali elenchi: art. 21 del R.d. 25 giugno 1940 n. 954) per conoscere in via provvisoria i redditi degli iscritti da porre a base della contribuzione, Onere successivamente facilitato dall'Obbligo della dichiarazione annuale dei redditi, e pertanto, l'ente gestore era in grado di attivarsi annualmente per il recupero della contribuzione relativa all'anno precedente, con la conseguenza che il termine di prescrizione della obbligazione contributiva decorreva per ogni annualità di contribuzione dal mese di settembre successivo all'iscrizione provvisoria.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 21, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)