Sez. L, Sentenza n. 4995 del 08/08/1986 (Rv. 447668 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CREDITO CONTRIBUTIVO ANNUALE - RELATIVO A SITUAZIONI CONTRIBUTIVE ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CREDITO CONTRIBUTIVO ANNUALE - RELATIVO A SITUAZIONI CONTRIBUTIVE ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Il credito contributivo annuale della cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, prima della entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 576 (i cui artt. 17 e 19, in tema di modalità di accertamento e di assoggettamento di detto credito a prescrizione decennale, al pari di quella fissata dallo art. 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per le assicurazioni generali obbligatorie, non spiegano effetti retroattivi), si prescrive con il decorso di cinque anni, atteso che l'Obbligo contributivo, in difetto di diversa disposizione di legge, va ricondotto nell'ambito della previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto si traduce in una prestazione periodica, dipendente da un unico rapporto, che si concreta in versamenti autonomi e distinti per ogni relativa scadenza, il suddetto termine quinquennale decorre, sempre nella normativa previgente alla citata legge del 1980, dal mese di settembre successivo all'individuazione ed iscrizione in via provvisoria dell'obbligato, in considerazione del fatto che entro tale mese la cassa ha il potere-dovere di quantificare il reddito dell'iscritto medesimo, mediante le informazioni trasmesse dagli uffici delle imposte (art. 21 del R.d. legge 25 giugno 1940 n. 954). (V 1200/85, mass n 439319; (V 4262/76, mass n 382958; (V 2514/71, mass n 353556; (V 2690/68; (Conf 3219/84, mass n 435260; (Conf 4678/82, mass n 422621; (Conf 4678/82, mass n 422620).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 21, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Legge 20/09/1980 num. 526 art. 17, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)