Sez. L, Sentenza n. 12745 del 28/11/1992 (Rv. 479790 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Lavoratore licenziato ingiustamente per essere stata disattesa l'opzione per la prosecuzione del rapporto - Azione per il risarcimento del danno anziché anche per la reintegrazione - Ammissibilità - Presupposto di entrambe le azioni - Illegittimità dell'estinzione - Limiti - Rinuncia alla prosecuzione o adesione alla risoluzione consensuale - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere
Il lavoratore licenziato ingiustamente per esserne stata disattesa l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge n. 54 del 1982, può agire in sede giudiziale limitando la propria pretesa al risarcimento del danno, senza chiedere anche la propria reintegrazione; l'una e l'altra domanda presuppongono, peraltro, l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro, la quale non può più farsi valere nel caso in cui - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito - risulti che il lavoratore, sia pur attraverso un comportamento concludente, abbia rinunciato alla prosecuzione del rapporto o abbia aderito alla risoluzione consensuale del medesimo, restando esclusa l'applicabilità in tali casi (come in quello di dimissioni) della norma dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)