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Sez. L, Sentenza n. 7111 del 23/06/1995 (Rv. 493046 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Lavoro parasubordinato del gestore - Disciplina ex art. 2113 cod. civ. - Applicabilità - Limiti - Rinunzia da parte del gestore a contestare l'esercizio da parte del concedente della facoltà di recedere entro un dato termine, prevista in favore di entrambe le parti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493046-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)

La disciplina delle rinunzie e transazioni dettate dall'art. 2113 cod. civ., applicabile anche ai rapporti dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, considerati nell'art. 409 n. 3 cod, proc. civ., fra i quali rientra il gestore di un impianto di distribuzione di carburante, presuppone che la rinunzia (o la transazione) abbia ad oggetto diritti del lavoratore derivanti, da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi, sicché non trova applicazione con riguardo alla rinunzia da parte del gestore a contestare l'esercizio da parte del concedente della facoltà di recedere dal rapporto entro un dato termine, prevista nel contratto in favore di entrambe le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)