Sez. 3, Sentenza n. 4215 del 08/01/1980 Ud. (dep. 27/03/1980) Rv. 144836 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - CONFISCA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - CONFISCA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'Estinzione del reato per intervenuta amnistia non preclude l'applicazione della confisca perche l'effetto normale dell'Estinzione del reato circa le misure di sicurezza e espressamente derogato, per quanto concerne la confisca, dal disposto del secondo capoverso dello art 236 cod pen. nel caso in cui sia dichiarata l'Estinzione del reato a seguito di amnistia la confisca e subordinata all'esistenza, da accertarsi dal giudice, del fatto costituente reato, e tale accertamento non trova ostacolo nell'art 592 cod proc pen perche l'indagine da compiere non investe questioni relative all'Azione penale bensi l'applicazione di una misura di sicurezza sottratta all'effetto preclusivo dell'amnistia.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)