Sez. 4, Sentenza n. 5766 del 16/02/1982 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154168 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - NON OSTATIVITÀ ALLA APPLICAZIONE DELLA CONFISCA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL REATO - FATTISPECIE: OCCHIALI DI PROTEZIONE NON IDONEI.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - NON OSTATIVITÀ ALLA APPLICAZIONE DELLA CONFISCA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL REATO - FATTISPECIE: OCCHIALI DI PROTEZIONE NON IDONEI.*
L'Estinzione del reato per amnistia non preclude l'applicazione della confisca ex art. 240, secondo comma n. 2, cod. pen., laddove sia accertata dal giudice la sussistenza del fatto costituente reato. (fattispecie in tema di contravvenzione a carico del datore lavoro per detenzione di occhiali di protezione non idonei). (Conf mass n 103721; (Conf mass n 119946; (Conf mass n 141400; (Conf mass n 144836).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)