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Sez. 1, Sentenza n. 424 del 11/10/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156968 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDIMENTO A CARICO DELL'IMPUTATO MINORENNE - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI O LA TUTELA SUL MINORE - NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156968-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDIMENTO A CARICO DELL'IMPUTATO MINORENNE - OMESSO INVIO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI O LA TUTELA SUL MINORE - NULLITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La nullità dell'istruzione, nel caso di procedimento penale a carico di imputato minorenne per mancato invio della comunicazione giudiziaria all'esercente la potestà genitoriale o la tutela sul minore, non può estendersi agli Atti legittimamente compiuti in precedenza dalla polizia giudiziaria nell'ambito dei propri poteri istituzionali in Sede di prime indagini "post delictum", quando a seguito di tali Atti vengano a profilarsi indizi di reità a carico del minore e sorga, quindi, soltanto dopo il loro compimento, la necessità dell'invio della comunicazione giudiziaria. (per l'esclusione in genere dell'Obbligo della comunicazione giudiziaria - per gli Atti di polizia giudiziaria - (V mass n 141292; (V mass n 138043; (per l'operatività della comunicazione giudiziaria in caso di esistenza almeno di un indiziato di reato (V mass n 136486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)