Sez. 1, Ordinanza n. 369 del 09/02/1979 Cc. (dep. 06/03/1979) Rv. 141292 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria e escluso dalla legge per le indagini di iniziativa di polizia giudiziaria, le quali si correlano ad una situazione di particolare incisivita, quale e quella dell'urgenza, dovendosi, per l'appunto, consentire un'Azione immediata, posto che ogni indugio potrebbe rivelarsi pericoloso per l'esito di quelle indagini.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 224, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 227, Cod. Proc. Pen. art. 228, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)