Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 21/01/2005 (Rv. 578961 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Art. 2, secondo comma, della legge n. 89 del 2001 - Accertamento della violazione del termine ragionevole del processo - Criteri di valutazione - Istituzione delle sezioni stralcio - Tempo occorrente per l'attuazione della relativa legge n. 276 del 1977 - Rilevanza - Esclusione
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In riferimento ai criteri di accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89, in tema di equa riparazione, il fatto che la causa di cui si adduce l'irragionevole durata sia stata assegnata e decisa in primo grado dalla sezione stralcio del tribunale, di per sé non rileva né sulla valutazione della complessità del caso né - ancor più - sulla individuazione della durata mediamente qualificabile come fisiologica del processo, rispetto alla quale non deve tenersi conto del tempo occorso per l'attuazione della legge n. 276 del 1997, istitutiva delle sezioni stralcio.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1977 num. 276, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)