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Sez. 1, Sentenza n. 18650 del 22/09/2005 (Rv. 583497 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Accertamento del ritardo - Imputabilità agli effetti di una riforma legislativa - Limite della insindacabilità della legge - Esclusione - Computo nel termine di durata del processo - Necessità.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583497-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, non è precluso al giudice del merito valutare se l'attuazione di una specifica legge abbia comportato il superamento del termine di ragionevole durata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, dopo avere verificato un intervallo di circa tre anni tra la conclusione della fase istruttoria di primo grado e la relativa decisione ed averne attribuito la causa alla riforma del processo civile ed alla introduzione delle sezioni stralcio presso il tribunale, aveva ritenuto tale periodo non computabile ai fini della violazione, alla luce del principio della insindacabilità, da parte del giudice, delle scelte del legislatore).

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/07/1977 num. 276, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)