Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 21/01/2016 (Rv. 638613 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Arbitrato rituale - Regole del procedimento - Fissazione di termini per allegazioni ed istanze istruttorie - Assente previsione di perentorietà - Declaratoria di decadenza per omessa osservanza - Violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti di vista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni ed istanze istruttorie - alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 c.p.c. - e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell'assegnazione dei termini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 816 ter, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)