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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18772 del 04/07/2023 (Rv. 668030 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Procedimento arbitrale - Libertà delle forme - Assenza di previsioni nella convenzione di arbitrato - Possibilità dell'arbitro di regolare lo svolgimento del giudizio - Modalità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668030-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)