Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 24/10/1967 (Rv. 330001 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
Nel caso che la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice di appello, pure non potendo disporre nuove prove in contrasto col giuramento prestato, ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo - essendo tale ultima facolta riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza-, ha tuttavia il potere- dovere, se sia stato investito della relativa questione, di esaminare se il giuramento sia stato, o meno, legittimamente deferito e di decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora, andando in diverso avviso dal primo giudice, addivenga alla conclusione che gia prima del giuramento vi erano in causa sicuri e sufficienti elementi di giudizio o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto. (Cfr.268-67 massima n326060, 1050-66, massima n.322105).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)