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Sez. 2, Sentenza n. 3187 del 24/11/1973 (Rv. 367006 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367006-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato definito col giuramento suppletorio, il giudice di secondo grado, investito della questione relativa alla legittimita di tale mezzo istruttorio, e tenuto a rivalutare l'intero materiale istruttorio raccolto in primo grado al fine di accertare i requisiti legali per l'ammissione del giuramento; e se attraverso tale esame perviene ad accertare che gia prima del giuramento erano stati acquisiti elementi probatori idonei alla decisione della lite o che mancava qualsiasi prova a sostegno dell'assunto della parte cui il giuramento e stato deferito, deve decidere la causa prescindendo dall'esito del giuramento. (Conf 2620/67, mass n 330001).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)