Sez. 2, Sentenza n. 3187 del 24/11/1973 (Rv. 367006 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato definito col giuramento suppletorio, il giudice di secondo grado, investito della questione relativa alla legittimita di tale mezzo istruttorio, e tenuto a rivalutare l'intero materiale istruttorio raccolto in primo grado al fine di accertare i requisiti legali per l'ammissione del giuramento; e se attraverso tale esame perviene ad accertare che gia prima del giuramento erano stati acquisiti elementi probatori idonei alla decisione della lite o che mancava qualsiasi prova a sostegno dell'assunto della parte cui il giuramento e stato deferito, deve decidere la causa prescindendo dall'esito del giuramento. (Conf 2620/67, mass n 330001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)