Sez. 3, Sentenza n. 9689 del 18/06/2003 (Rv. 564360 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Per gravi motivi - Imprevedibilità rispetto al momento di conclusione del contratto - Valutazione - Natura - Giudice di merito - Spettanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'apprezzamento della imprevedibilità del fatto che rende particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo - che costituisce uno dei presupposti necessari perché siano ravvisabili i gravi motivi che legittimano il recesso del conduttore ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, e 4, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, che dovrà tener conto di tutte le caratteristiche del singolo caso, fra le quali assumono particolare rilievo le qualità soggettive del conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)