Sez. 3, Sentenza n. 7460 del 11/08/1997 (Rv. 506669 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Per gravi motivi - Imprevedibilità e sopravvenienza rispetto al contratto - Necessità - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Differenze - Inadempimenti della clientela e conseguente aumento dei costi dell'impresa del conduttore - Evento imprevedibile giustificativo del recesso - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
Poiché i "gravi motivi" che consentono al conduttore di un immobile, adibito ad uso commerciale, di recedere anticipatamente dal rapporto di locazione (art. 27, ultimo comma legge 27 luglio 1978 n. 392) devono essere sopravvenuti alla stipula del relativo contratto ed imprevedibili a tale momento - e quindi la fattispecie non si sovrappone a quella che consente la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod. civ.), in cui è necessario altresì che l' evento sopravvenuto sia eccezionale ed incida sulla sinallagmaticità delle prestazioni- se i costi di produzione - in cui rientra il canone da pagare - dell' impresa esercitata dal conduttore sono divenuti onerosi prevalentemente a causa dei mancati pagamenti da parte della clientela, il recesso è ingiustificato, non trattandosi di un rischio imprevedibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1372, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)