Sez. L, Sentenza n. 6548 del 05/11/1983 (Rv. 431257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIDUZIONI TARIFFARIE PRATICATE DALLA S.I.P. AI PROPRI DIPENDENTI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RIDUZIONI TARIFFARIE PRATICATE DALLA S.I.P. AI PROPRI DIPENDENTI - INCLUSIONE.*
Le riduzioni tariffarie praticate dalla S.i.P. ai propri dipendenti, in quanto obbligatorie (siccome previste dalla disciplina collettiva) e caratterizzate, inoltre, dai requisiti della continuità, della generalità e della determinatezza o determinabilità, rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, per il quale - ai fini suddetti - deve considerarsi retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, salve le eccezioni tassativamente previste - e non integrabili in via analogica - dalla stessa norma.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)