Sez. L, Sentenza n. 2525 del 16/04/1985 (Rv. 440348 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIDUZIONE TARIFFARIA CONCESSA DAL DATORE DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - CONSEGUENZE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GODIMENTO DELLA RIDUZIONE DA PARTE DI PENSIONATI E SUPERSTITI - IRRILEVANZA - DIFFICOLTÀ DI DETERMINARE IL VALORE DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIDUZIONE TARIFFARIA CONCESSA DAL DATORE DI LAVORO AI PROPRI DIPENDENTI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - CONSEGUENZE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GODIMENTO DELLA RIDUZIONE DA PARTE DI PENSIONATI E SUPERSTITI - IRRILEVANZA - DIFFICOLTÀ DI DETERMINARE IL VALORE DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
La riduzione tariffaria concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti, che usufruiscano come utenti delle forniture erogate dal primo, costituisce, per il suo controvalore, un elemento della retribuzione, secondo l'ampia nozione prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 giacché trattasi di un vantaggio economico dipendente, anche se non direttamente, dal rapporto di lavoro e quindi è assoggettabile a contribuzione previdenziale non rilevando in contrario né la circostanza che di essa eventualmente usufruiscano anche i pensionati ed i superstiti, né il preteso scopo assistenziale dell'agevolazione, né la difficoltà di determinare il valore di tale prestazione in natura in Mancanza dell'apposito decreto ministeriale ex art. 30 del T.U. N. 1124 del 1965. (Conf 5678/84, mass n 437353; (Conf 1479/84, mass n 433571; (Conf 6548/83, mass n 431257; (Conf 1976/81, mass n 412674; (Conf 587/81, mass n 411072).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)