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Sez. L - , Sentenza n. 2148 del 27/01/2017 (Rv. 642868 - 01)

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Inottemperanza - Conseguenze - Omessa valutazione da parte del giudice ai fini della decisione di merito - Sindacabilità in cassazione – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642868-01

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)