Sez. L - , Sentenza n. 2148 del 27/01/2017 (Rv. 642868 - 01)
PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Inottemperanza - Conseguenze - Omessa valutazione da parte del giudice ai fini della decisione di merito - Sindacabilità in cassazione – Esclusione – Fondamento.
PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE
Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)