diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15768 del 13/08/2004 (Rv. 575567 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Inottemperanza - Conseguenze - Mancata valutazione da parte del giudice ai fini della decisione di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575567-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma secondo, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)