Sez. 4, Sentenza n. 95 del 09/10/1972 Ud. (dep. 04/01/1973) Rv. 122891 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - CONDIZIONE - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - DINAMICA DEGLI INCIDENTI STRADALI - RILEVAMENTO DELLA POLIZIA - SUFFICIENZA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - CONDIZIONE - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - DINAMICA DEGLI INCIDENTI STRADALI - RILEVAMENTO DELLA POLIZIA - SUFFICIENZA.*
Il dovere del giudice di disporre la perizia richiede quale condizione l'impossibilita della risoluzione della questione col ricorso alle nozioni di comune esperienza. Tale principio va inteso con ragionevole ampiezza quando, in una materia di generalizzata conoscenza qual'e la meccanica elementare degli incidenti stradali, si disponga di una attendibile fonte di rilevamento di dati oggettivi costituiti dalle immediate indagini di polizia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)