Sez. 1, Sentenza n. 735 del 16/03/1971 (Rv. 350542 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - CAUSE - ADULTERIO - INGIURIE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - NECESSITA - LIMITI - VIOLAZIONE DI PRECISE NORME - CONSEGUENZE - ADULTERIO DELLA MOGLIE - SEPARAZIONE ANCHE PER COLPA DEL MARITO - CONDIZIONI - AUTONOME INGIURIE GRAVI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - CAUSE - ADULTERIO - INGIURIE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - NECESSITA - LIMITI - VIOLAZIONE DI PRECISE NORME - CONSEGUENZE - ADULTERIO DELLA MOGLIE - SEPARAZIONE ANCHE PER COLPA DEL MARITO - CONDIZIONI - AUTONOME INGIURIE GRAVI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE.*
Il principio secondo il quale il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento dei coniugi, al fine di stabilire se e fino a che punto la colpa dell'uno abbia potuto dare causa alla colpa dell'altro, trova un limite in tutti quei casi in cui i fatti accertati costituiscono trasgressione di precise norme di condotta, alla cui osservanza ciascun coniuge e tenuto anche se l'altro coniuge, precedentemente o contemporaneamente, sia incorso in un fatto riprovevole o, comunque, illecito. Conseguentemente, l'adulterio della moglie non impedisce che la separazione dei coniugi sia pronunciata anche per colpa del marito, che, successivamente all'adulterio, si sia reso colpevole di ingiurie gravi e di maltrattamenti nei confronti della moglie, costituendo tale comportamento del marito una palese trasgressione di precise norme di condotta, alla cui osservanza il coniuge e tenuto in ogni caso. Cio tanto piu quando il giudice del merito abbia escluso il nesso di causalita fra l'adulterio della moglie ed il comportamento violento ed ingiurioso del marito, considerando l'elemento temporale sotto il duplice profilo della lontananza delle ingiurie e delle percosse dal commesso adulterio e della reiterazione delle ingiurie e delle percosse, tali da costituire ripetuti ed ingiustificati maltrattamenti in danno della moglie. (V 2675'68, mass n 335217' 2567'68, mass n 335021).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)