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Sez. 1, Sentenza n. 2675 del 24/07/1968 (Rv. 335217 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335217-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il principio secondo cui il giudice, in tema di separazione personale fra coniugi, deve procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento di questi, al fine di stabilire se e fino a qual punto la colpa dell'uno abbia potuto dar causa alla colpa dell'altro, non puo essere inteso come un principio assoluto destinato a valere in ogni caso. Esso, infatti, trova un limite qualora i fatti accertati costituiscano trasgressione a precise norme di condotta, alla cui osservanza ciascun coniuge e in ogni caso tenuto anche se l'altro coniuge, precedentemente o contemporaneamente, sia incorso in qualche manifestazione di insofferenza o abbia tenuto un comportamento ingiurioso. (nella specie, il marito, per la cui colpa i giudici di merito avevano pronunziata la separazione personale, aveva sostenuto che i fatti addebitatigli - consistenti in una relazione adulterina pubblicamente intrecciata con una sua impiegata ed in un comportamento ingiurioso e violento tenuto nei confronti della moglie anche in presenza dei figli e di estranei -costituissero una giustificabile ritorsione alle ingiurie della moglie, limitate ad Atti di insofferenza ed in manifestazioni verbali. La suprema Corte ha respinto questa tesi, enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)