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Sez. 1, Sentenza n. 349 del 03/02/1976 (Rv. 379035 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - VANTAGGIO ECONOMICO INDIRETTO - INSUFFICIENZA - COSTITUZIONE DEL DIRITTO A FAVORE DEL TERZO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379035-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - VANTAGGIO ECONOMICO INDIRETTO - INSUFFICIENZA - COSTITUZIONE DEL DIRITTO A FAVORE DEL TERZO - NECESSITA.*

Perche si abbia contratto a favore di terzi, non e sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto, di fatto, dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma e necessario che questi abbiano inteso direttamente attribuirglielo: la Costituzione del diritto a favore del terzo deve essere, cioe, prevista e voluta dai contraenti per effetto del sinallagma. (Conf 967/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)