Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 23/03/1984 (Rv. 434008 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - DEL SUCCESSIVO ATTO DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO DOPO LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI MERITO STESSO - ESISTENZA DI PROCURA RILASCIATO AD UN DIVERSO DIFENSORE PER IL GIUDIZIO DI REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - DEL SUCCESSIVO ATTO DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO DOPO LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI MERITO STESSO - ESISTENZA DI PROCURA RILASCIATO AD UN DIVERSO DIFENSORE PER IL GIUDIZIO DI REGOLAMENTO - IRRILEVANZA.*
Poiché il regolamento di Competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, la delega per esso rilasciata ad un diverso difensore - abilitato al patrocinio innanzi alla suprema Corte - non comporta la sostituzione del procuratore del giudizio di merito, il quale conserva la qualità di procuratore domiciliatario, con la conseguenza che lo stesso è legittimato a ricevere la notifica del successivo atto di riassunzione del giudizio di merito dopo la pronuncia regolatrice della Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)