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Sez. 3, Sentenza n. 5117 del 25/11/1989 (Rv. 464342 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICA AL PROCURATORE COSTITUITO.*
Stato
decisa il 1989-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464342-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICA AL PROCURATORE COSTITUITO.*

A differenza della riassunzione della causa nel giudizio di rinvio, nelle ipotesi di cui all'art. 383 cod. proc. civ., che va fatta con citazione notificata personalmente alla parte a norma dell'art. 392 stesso codice, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente dalla Corte di Cassazione, a seguito di accoglimento dell'istanza di regolamento di Competenza, va fatta a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e 125 disp. Att., e cioè mediante notificazione dell'atto di riassunzione al procuratore costituito; ciò perché il regolamento di Competenza, pur avendo natura di mezzo di impugnazione, opera come un semplice incidente del processo di merito, con la conseguenza che il procuratore domiciliatario in quest'ultimo giudizio è legittimato a ricevere la notifica dell'atto di riassunzione dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, regolatrice della Competenza. (V 1929/84, mass n 434008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)