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Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 11/04/1991 (Rv. 471631 - 01)

Professionisti - Professioni sanitarie - Medici. | Medici stranieri - Iscrizione in albi professionali italiani - Normativa relativa - Immediata applicabilità - Trattamento di reciprocità dello Stato di appartenenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471631-01

Professionisti - Professioni sanitarie - Medici.

L'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 - che, disciplinando ex novo la materia dell'iscrizione di medici stranieri in albi professionali italiani, già oggetto dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, ha consentito l'iscrizione stessa ai cittadini extracomunitari in possesso di laurea o diploma conseguito in Italia o ivi legalmente riconosciuto e che abbiano superato in Italia gli esami di abilitazione indipendentemente da specifici trattati internazionali e dal trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza -, quale norma attinente allo "status" della persona è immediatamente applicabile ed alla sua stregua vanno decise le controversie pendenti, originate da provvedimenti dell'ordine professionale emessi nella vigenza dell'anteriore normativa.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 10, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)