Sez. 3, Sentenza n. 9655 del 03/10/1997 (Rv. 508502 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Medici extracomunitari - Iscrizione in albi professionali Italiani - Norma applicabile - Art. 10 legge n. 39 del 1990 - Natura transitoria della norma - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
L'art. 10, comma settimo del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 non ha natura di norma transitoria, ma contiene una disposizione di carattere innovativo e generale, riguardante tutti i cittadini extracomunitari laureati, diplomati od abilitati, ai fini della possibilità di iscrizione negli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, senza prevedere ulteriori limitazioni temporali di presenza nel territorio dello Stato Italiano
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1989 num. 416 art. 10, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)