Sez. 1, Ordinanza n. 750 del 21/06/1966 Cc. (dep. 01/08/1966) Rv. 102278 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - INCOMPATIBILITA, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - NULLITA - ANNULLAMENTO CON RINVIO ALLA STESSA SEZIONE ISTRUTTORIA - COMPOSIZIONE DI QUESTA CON GLI STESSI GIUDICI DELLA PRECEDENTE SEZIONE - INCOMPATIBILITA E NON NULLITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - INCOMPATIBILITA, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - NULLITA - ANNULLAMENTO CON RINVIO ALLA STESSA SEZIONE ISTRUTTORIA - COMPOSIZIONE DI QUESTA CON GLI STESSI GIUDICI DELLA PRECEDENTE SEZIONE - INCOMPATIBILITA E NON NULLITA.*
L'art 543 cod proc pen, nell'indicare il giudice competente a conoscere del nuovo giudizio a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, non commina, per il caso di inosservanza, alcuna nullita, ne questa puo essere ravvisata nell'art 185 n 1 cod proc pen, giacche la subietta materia non ha relazione con le condizioni di capacita del giudice. In particolare e in riferimento alla previsione contenuta nel n 4 del citato art 543, se e stata annullata la sentenza di una Sezione istruttoria e se viene violata la prescrizione che la sentenza istruttoria giudicante in Sede di rinvio sia composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata, si verifica soltanto una situazione di incompatibilita del giudice, che non da luogo a nullita di ordine generale, giacche concerne solamente una condizione specifica di Esercizio della funzione giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)