Sez. L, Sentenza n. 2707 del 17/03/1987 (Rv. 451811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE UN TERMINE FINALE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DIFESA ENTRO CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E VALUTAZIONE DELLA MANCATA ADOZIONE DI ESSO COME ACCETTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI FORNITE DAL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE UN TERMINE FINALE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DIFESA ENTRO CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E VALUTAZIONE DELLA MANCATA ADOZIONE DI ESSO COME ACCETTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI FORNITE DAL LAVORATORE - LEGITTIMITÀ.*
La norma del quinto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - che vieta l'applicabilità di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa - non esclude che la disciplina collettiva possa arricchire le garanzie di difesa dell'incolpato con la previsione di un termine finale per l'adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi delle facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento. Pertanto, è legittima la clausola contrattuale (nella specie, art. 23 del C.C.n.L. del 1979 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata) che preveda un termine finale (nella specie, sei giorni decorrenti dalla scadenza del quinto giorno successivo alla contestazione dell'addebito) per la adozione del provvedimento disciplinare solo nell'ipotesi in cui l'incolpato abbia presentato le sue difese entro cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, configurando la mancata adozione del provvedimento disciplinare entro il detto termine finale come accettazione tacita delle giustificazioni fornite dal lavoratore.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)