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Sez. L, Sentenza n. 2663 del 21/03/1994 (Rv. 485819 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Norma ex art. 7, quinto comma, statuto lavoratori - Termine per l'applicabilità delle sanzioni - Clausola contrattuale prevedente un termine finale e gli effetti favorevoli al lavoratore della mancata adozione del provvedimento disciplinare entro tale termine - Liceità.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485819-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

La norma del quinto comma art. 7 legge n. 300 del 1970 - che vieta l'applicabilità di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa - non esclude che la disciplina collettiva possa arricchire le garanzie di difesa dell'incolpato con la previsione di un termine finale per l' adozione del provvedimento disciplinare e con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento; pertanto, è legittima la clausola contrattuale (nella specie, art. 23 C.C.N.L. 18 gennaio 1987 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata) la quale preveda un termine finale per l'irrogazione della sanzione, configurando la mancata adozione del provvedimento disciplinare entro il termine finale come accettazione delle giustificazioni fornite dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 18/01/1987 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)