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Sez. 1, Sentenza n. 1244 del 17/02/1996 (Rv. 495895 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI | Ordinanza ingiunzione ex art. R.D. n. 639 del 1910 emessa dall'Ufficio del Registro - Opposizione - Decreto del Pretore di inammissibilità - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495895-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è esperibile avverso un provvedimento decisorio dotato del carattere della definitività, vale a dire non altrimenti impugnabile; con la conseguenza che è inammissibile siffatto ricorso avverso il decreto con il quale il Pretore abbia irritualmente dichiarato l'inammissibilità di un'opposizione ad ordinanza - ingiunzione (emessa, nella specie, dall'Ufficio del registro a norma del R.D. n. 639 del 1910), in quanto detto decreto, avendo natura sostanziale di sentenza, è suscettibile d'impugnazione a mezzo dell'appello (al pari delle altre sentenze pronunziate in primo grado dal pretore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)