Sez. L, Sentenza n. 5640 del 08/06/1998 (Rv. 516201 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Di improcedibilità del gravame - Natura di sentenza - Impugnabilità con ricorso - Sussistenza - Sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente - relatore - Requisiti formali della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento del Tribunale del lavoro, privo di denominazione e contenuto nel verbale di causa relativo all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ., col quale il collegio dichiara improcedibile l'appello, essendo pronuncia definitiva di contenuto decisorio, ha natura di sentenza; essa è perciò impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., e, ove, rechi la firma del Presidente - relatore, presenta altresì i requisiti formali di esistenza della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)