Sez. 3, Sentenza n. 2394 del 13/11/1970 (Rv. 348635 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - SPECIFICA FORMULAZIONE NEI MOTIVI - NECESSITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - SPECIFICA FORMULAZIONE NEI MOTIVI - NECESSITA - CONDIZIONI.*
La facolta di proporre in appello nuove eccezioni, se queste si concretano in motivi di gravame, e preclusa dalla mancata specifica formulazione delle eccezioni stesse nei motivi di appello, che delimitano il dibattito nel giudizio di secondo grado. (V 2847'68, mass n 335532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)