Sez. 3, Sentenza n. 242 del 28/01/1972 (Rv. 356045 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
La facolta dell'appellante di proporre in Sede di gravame nuove eccezioni, trova una insormontabile preclusione nella mancata specifica formulazione di tali eccezioni nei motivi di appello, che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. (Conf 2394'70, mass n 348635; 3897'69, mass n 344303).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)