Sez. 3, Sentenza n. 9457 del 11/06/2012 (Rv. 622674 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - CONTRATTI ASSOGGETTATI | Rinnovazione tacita ex art. 4 della legge n. 203 del 1982 - Ambito di applicazione - Affitto oggetto di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - CONTRATTI ASSOGGETTATI
In tema di contratti agrari, la rinnovazione tacita prevista dall'art. 4 della legge n. 203 del 1982 opera soltanto per l'affitto, non anche per l'accordo intervenuto, sul pregresso affitto, nella sede conciliativa di cui all'art. 46 della medesima legge, accordo, quest'ultimo, inquadrabile nel diverso schema della transazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)