Sez. 3, Sentenza n. 3307 del 17/04/1997 (Rv. 503756 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - CONCILIAZIONE | Pretesa di avvalersi in giudizio degli effetti favorevoli - Nullità del procedimento di conciliazione - Rinuncia tacita alla relativa eccezione - Configurabilità - Opponibilità successiva della nullità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - CONCILIAZIONE
La parte che in giudizio fa valere gli effetti modificativi a lei favorevoli di una situazione precedente, che hanno la loro fonte in un accordo contenuto in un verbale di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura (novativo di una transazione stipulata davanti al giudice ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203) non può ex art. 157, terzo comma seconda parte, cod. proc. civ., avendovi tacitamente rinunciato, opporre all'altra parte una eventuale nullità del procedimento di conciliazione stragiudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)