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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017 (Rv. 645838 - 02)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Fallimento del debitore principale - Decadenza dalla fideiussione ex art. 1957, comma 1., c.c. - Impedimento - Modalità - Debito garantito da fideiussione con beneficio di escussione - Insinuazione al passivo fallimentare nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. - Necessità - Fideiussione solidale - Facoltà di scelta del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645838-02

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 com. 1, Cod. Civ. art. 1944 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)