Sez. 3 - , Ordinanza n. 9862 del 26/05/2020 (Rv. 657692 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Contratto di fideiussione - Clausola di solidarietà tra garante e debitore principale - Interpretazione - Deroga implicita all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)