Sez. L - , Sentenza n. 27126 del 14/09/2022 (Rv. 665483 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Dirigente - Conferimento incarico - Atto negoziale di natura privatistica - Società a partecipazione pubblica - Procedure concorsuali - Applicazione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE
Nel pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice non è assoggettata al rispetto della regola del concorso pubblico ma è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001; ciò non vale nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, atteso che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, imponendo espressamente il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001, non solo per il reclutamento del personale ma anche per il conferimento degli incarichi.
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)