Sez. L - , Sentenza n. 6485 del 09/03/2021 (Rv. 660630 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede - Obbligo di motivazione - Contenuto - Valutazione comparativa con gli altri candidati - Caratteri - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)