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Sez. 1, Sentenza n. 28219 del 26/11/2008 (Rv. 605875 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Convenzione di assegno - Mancanza - Valore come assegno bancario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605875-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

L'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento dell'azione cartolare del prenditore contro il traente, anche se emesso senza indicazione della causa dell'ordine, cioè in difetto di convenzione di assegno, la cui mancanza lascia permanere il valore del titolo come assegno bancario e non può produrre gli effetti contemplati nell'art. 2, comma primo, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dal legislatore riferiti soltanto al difetto dei requisiti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto (fra cui la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare e l'indicazione del nome del trattario); mentre del rapporto fra traente e trattario si occupa l'art. 3 del decreto stesso, il quale pone norme di comportamento e non requisiti del titolo, disponendo esplicitamente che il titolo vale come assegno bancario anche se le prescrizioni ivi contenute (secondo cui l'assegno è tratto su un banchiere e non può essere emesso se manchino i fondi disponibili) non vengano rispettate; pertanto l'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento dell'azione cautelare del prenditore contro il traente.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)