Sez. 1, Sentenza n. 18910 del 21/09/2004 (Rv. 577260 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Sottoscrizione per traenza da parte di un terzo - Legittimazione in base a specifiche previsioni legali o negoziali - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
La valida sottoscrizione per traenza dell'assegno bancario da parte di soggetti diversi dal titolare della convenzione di assegno e del sottostante rapporto di provvista, può aversi soltanto in base a specifiche previsioni negoziali o legali, essendo escluso, secondo i principi generali dell'autonomia privata, che un terzo possa, senza specifica legittimazione, interferire nei rapporti giuridici altrui, e a tali principi si conformano le norme del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736: in particolare, ai sensi dell'art. 15, "la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni" soltanto in virtù dei poteri di rappresentanza di cui l'agente è investito; l'art. 6, che consente l'emissione dell'assegno per conto di un terzo, implica, ovviamente, l'esistenza di specifica previsione in tal senso nella convenzione; l'art. 14 disciplina la responsabilità personale del "falsus procurato" proprio sul presupposto che egli non ha il potere di impegnare i titolari del rapporto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 6, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 14, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)