Sez. 2, Sentenza n. 4047 del 06/12/1974 (Rv. 372660 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - RICHIAMO NEI SINGOLI ATTI DI ACQUISTO - EFFICACIA VINCOLANTE - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - INSEGNE E VETRINE - DIVIETO - NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE - LEGITTIMITA DEL REGOLAMENTO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - RICHIAMO NEI SINGOLI ATTI DI ACQUISTO - EFFICACIA VINCOLANTE - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - INSEGNE E VETRINE - DIVIETO - NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE - LEGITTIMITA DEL REGOLAMENTO.*
Il regolamento di condominio predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio, successivamente caduto in condominio per piani, ha natura contrattuale e, ove sia richiamato nell'atto di acquisto dei singoli condomini, si da formarne parte integrante, trae la sua forza vincolante non gia dal consenso della semplice maggioranza dei condomini, come nel caso del vero e proprio regolamento condominiale, disciplinato dall'art 1138 cod civ, sibbene dalla volonta negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare quei limiti che credono sia al diritto esclusivo del condomino acquirente, sia all'uso delle parti comuni dell'edificio. In particolare, nell'ambito dell'anzidetta autonomia negoziale, i condomini possono sottoporre a limitazioni l'Esercizio dei poteri e delle facolta che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprieta dei singoli sulle cose comuni, vertendosi in materia disponibile. Possono, ad esempio, con il suddetto regolamento, vietare l'apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni dell'edificio, oppure subordinarla al consenso dell'amministratore del condominio. (V 2408'68, mass n 334786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)