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Sez. 2, Sentenza n. 2408 del 10/07/1968 (Rv. 334786 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE- REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UNICO ORIGINARIO PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO RICHIAMATO NEGLI ATTI DI ACQUISTO DEI SINGOLI CONDOMINI - EFFICACIA VINCOLANTE - TRASCRIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334786-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE- REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UNICO ORIGINARIO PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO RICHIAMATO NEGLI ATTI DI ACQUISTO DEI SINGOLI CONDOMINI - EFFICACIA VINCOLANTE - TRASCRIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il regolamento di condominio predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio successivamente caduto in condominio per piani ha natura contrattuale e, ove sia richiamato negli Atti di acquisto dei singoli condomini, si da formarne parte integrante, trae la sua forza vincolante non gia dal consenso della semplice maggioranza dei condomini, come nel caso di vero e proprio regolamento condominiale disciplinato dall'art. 1138 cod.civ., sibbene dalla volonta negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare quei limiti che credono, sia al diritto esclusivo del condomino acquirente, sia all'uso delle parti comuni dell'edificio. Poiche si tratta di regolamento opponibile al condomino, non ne e necessaria la trascrizione. (V. 1878-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)