Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 22/04/1970 (Rv. 346741 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
Le ammissioni del procuratore ad litem, pur non avendo valore di confessione, possono presumersi fatte su autorizzazione e indicazione del cliente, al quale pertanto ben puo essere riferito il contegno processuale del primo, per desumerne argomenti di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)