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Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 22/04/1970 (Rv. 346741 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1970-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346741-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE PROBATORIO.*

Le ammissioni del procuratore ad litem, pur non avendo valore di confessione, possono presumersi fatte su autorizzazione e indicazione del cliente, al quale pertanto ben puo essere riferito il contegno processuale del primo, per desumerne argomenti di prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)